NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: ECCO LA BOZZA DEFINITIVA
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
In sostanza, con il nuovo Accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vengono revisionati e accorpati tutti gli Accordi precedentemente vigenti, ovvero:
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro;
- Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, verrà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.
Per gli enti formativi e le imprese, questo documento rappresenta l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione in Italia.
Ecco una breve sintesi sulle ultime novità, in relazione alle aree di interesse:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione di una modalità universale per effettuare la verifica finale di apprendimento e aggiornamento, obbligatori per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, ovvero il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
La bozza definitiva del nuovo Accordo, quindi, introduce il conseguimento dei requisiti previsti in materia di formazione/abilitazione anche per i seguenti destinatari:
- datori di lavoro;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti di inquinamento;
- utilizzatori di carriponte, macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali.
I principali cambiamenti riguardano la formazione di:
- datori di lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore; mentre l’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
- preposti: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore;
- dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Nella bozza del nuovo Accordo sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, come:
- macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;
- dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
In ultimo, l’Accordo definisce anche le caratteristiche dei soggetti formatori per i corsi sulla sicurezza impartiti a lavoratori, preposti e dirigenti, costituendo una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. L’accordo in vigore, infatti, non prevede alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. Diversamente, a partire dalle nuove linee guida, questi ultimi potranno essere di 3 tipi:
- Istituzionali (tra i quali le Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ordini e i collegi professionali)
- Accreditati (cioè gli enti di formazione in possesso degli accreditamenti regionali con almeno 3 anni di esperienza documentata)
- Altri soggetti (Organismi paritetici, Associazioni sindacali e Fondi interprofessionali).