Sicurezza sul Lavoro, Modifiche al D.Lgs 81/08

Nel Dicembre 2021, è stato convertito in legge,  il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il sopracitato Decreto contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08.

Tra le modifiche di rilevante novità, si segnalano quelle afferenti:

  • I provvedimenti di sospensione indicati dal nuovo allegato I al D.Lgs. 81/08,
  • L’obbligo di individuazione e nuovi compiti del preposto,
  • Le novità sulle attività formative e di addestramento.

Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.

Provvedimenti di sospensione indicati dal nuovo allegato I al D.lgs. 81/08

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati quando:

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Obbligo di individuazione e nuovi compiti del preposto

Le modifiche introdotte all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto,.

Viene inoltre indicato esplicitamente che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

Il Decreto riporta una modifica fondamentale sul Ruolo del Preposto nell’art. 19 “Obblighi del Preposto”, prevedendo che lo stesso deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)
  • Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo

Novità sulle attività formative e di addestramento

Il decreto prevede nell’art. 37 del D.lgs. 81/08, che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato,
  • la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza (intesa come Videoconferenza Sincrona e/o Aula).