Antincendio, DM 02/09/2021
Il 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 riguardante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Qui di seguito si segnalano le principali Novità, afferenti:
- Il Piano di Emergenza Antincendio,
- La classificazione dei Livelli di Rischio,
- I Corsi di Formazione Addetti Antincendio
Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio
Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Invece, negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Come già previsto in passato, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio.
Inoltre il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:
- si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
- si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.
Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.
Livelli di rischio incendio
Nel DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende, rispetto a quanto indicato nel DM 10/03/1998. In particolare:
- il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
- il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
- il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.
Corsi di formazione addetti antincendio
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso dei presidi antincendio.
L’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.