Dal 1° ottobre è attiva la Patente a punti nei Cantieri Edili: cosa cambia per le Aziende e i Lavoratori

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono essere dotate di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

CHI DEVE AVERE LA PATENTE A CREDITI CANTIERI

La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

ESONERO DELLA PATENTE PER FORNITORI, PROGETTISTI E IMPRESE CON CLASSIFICA SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

QUANDO VA IN VIGORE LA PATENTE CANTIERI

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

COME RICHIEDERE LA PATENTE CANTIERI

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Al portale si accede dal “Portale dei Servizi” disponibile nel sito dell’Ispettorato del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it/).

In fase di accesso sono disponibili istruzioni tecniche e tutorial sia per il legale rappresentante che per il delegato.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

La procedura si svolge completamente on-line, compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti, e autodichiarandone la veridicità; non è previsto l’upload di alcuna documentazione.

All’esito della richiesta il portale permette di scaricare una ricevuta in formato .pdf contenente il codice alfanumerico e univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL. La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI PER LA PATENTE CANTIERI

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  3. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

QUANDO VIENE REVOCATA O SOSPESA LA PATENTE CANTIERI

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.

I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d’ufficio o durante ispezioni da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.

L’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da un’analisi della gravità dei fatti.

Pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà:

  • la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale);
  • la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Sospensione della patente

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

COME FUNZIONA LA PATENTE CANTIERI

Crediti base

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

    1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
    2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
      • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
    3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L’upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Incremento automatico dei crediti 

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Se sono contestate una o più violazioni, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.